IMU - TASI e TARI 2016 - 2017 - 2018 - 2019
* pagina aggiornata il 01/06/2020
Si comunica che per l'anno 2020 le aliquote IMU non sono ancora state deliberate, pertanto in fase di acconto dovranno essere utilizzate le aliquote in vigore per l'anno 2019.
- Aliquote
- Immobili locati a canone concordato
- Ulteriori agevolazioni per Comodati Gratuiti introdotte dalla legge di stabilità 2016
- Estensione delle Agevolazioni Previste per l'abitazione principale
- Quando si versa
- Come si effettua il versamento
- Versamento Minimo
- Codici Tributo
- Quando e come si effettua la dichiarazione
- Regolamento IUC (modificato con decorrenza 01/01/2018) con Delibera di Approvazione
- La Tassa sui Rifiuti
ALIQUOTA TASI |
ALIQUOTA IMU |
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Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione di quelli appartenenti alle cat. A1/A8/A9), nonché le fattispecie ad essa assimilate (vedi sez. estensione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale) Per le fattispecie assimilate richiesta dichiarazione IMU/TASI ove non già presentata |
ESENTE |
ESENTE |
Immobili destinati ad abitazione principale soltanto per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze |
ESENTE |
5,5 per mille (detrazione € 200,00) |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita non soggetti al versamento dell’Imposta Municipale propria (immobili merce); Richiesta dichiarazione IMU/TASI ove non già presentata |
2,5 per mille |
ESENTE |
Immobili concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta, secondo le condizioni fissate nel Capo II all’art. 8 (come modificato con delibera di C.C N. 10 del 27/2/2017) del Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale Richiesta autocertificazione IMU/TASI ove non già presentata (su modelli predisposti dall’Ufficio comodatogratuitocedente.pdf e comodatogratuitofruitore.pdf) |
0 |
5,5 per mille |
Immobili diversi dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze |
0 |
10 per mille |
Immobili ad uso produttivo gruppo D |
0 |
10 per mille (quota statale 7,6 per mille, quota comunale 2,4 per mille) |
Aree fabbricabili |
0 |
10 per mille |
Terreni agricoli (Bovezzo è classificato come comune montano) |
ESENTE |
ESENTE |
ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
- il Comune considera direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze le unità abitative possedute a titolo di proprietà o di usufrutto o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare abitativa e relative pertinenze;
- è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
L’imposta municipale propria non si applica altresì:
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- all’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Il versamento delle imposte è dovuto in due rate scadenti la prima il 17 giugno e la seconda il 16 dicembre. E’ altresì possibile versare in unica soluzione per l’intero anno d’imposta entro il 17 Giugno.
COME SI EFFETTUA IL VERSAMENTO
I versamenti possono essere eseguiti presso tutti gli sportelli bancari e postali, ovvero on-line sul sito internet all’indirizzo: www.agenziaentrate.gov.it, utilizzando il modello F24 disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa e agenti della riscossione e in formato elettronico sul medesimo sito. Nel predetto modello deve essere compilata la sezione “IMU ed altri tributi locali”, con l’indicazione dei codici tributo sotto indicati e del codice Comune B102 per i versamenti da effettuare al Comune di Bovezzo.
Gli importi dei versamenti sono arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Il versamento non va effettuato se l’imposta dovuta per tutto l’anno, arrotondata secondo il precedente criterio, è inferiore a € 5,00.
IMU |
TASI |
TARI |
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Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1 a/8 a/9) |
3912 |
Abitazione principale e pertinenze (anni 2014 – 2015) |
3958 |
Tutti gli immobili |
3944 |
Fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli classificati nel gruppo D |
3913 |
Altri Fabbricati |
3961 |
Interessi |
3945 |
Terreni agricoli |
3914 |
Interessi |
3962 |
Sanzioni |
3946 |
Aree fabbricabili |
3916 |
Sanzioni |
3963 |
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Altri fabbricati |
3918 |
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Immobili ad uso produttivo gruppo d – incremento comune (0,24%) |
3930 |
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Immobili ad uso produttivo gruppo d compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale stato (0,76%) |
3925 |
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Interessi |
3923 |
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Sanzioni |
3924 |
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QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. I modelli sono posti a disposizione dall’Ufficio tributi comunale e reperibili sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it in versione PDF editabile e possono essere utilizzati, purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche stabilite dal citato decreto. Sono inoltre disponibili in allegato in fondo a questa pagina.
Con deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 28/02/2018 è stato modificato il regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale.
clicca per accedere alla pagina dedicata
Allegato | Dimensione |
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dichiarazione_IMU[2].pdf | 40.24 KB |
dichiarazione_IMU_istruzioni[1].pdf | 203.15 KB |
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