Obbligo scolastico

Tipo: Modulistica

Data protocollo:

20 feb 25

Argomenti
Istruzione

Descrizione

Soggetti obbligati

Ai sensi della vigente normativa sono tenuti all’assolvimento del Diritto Dovere all’istruzione i minori italiani e stranieri, di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

I minori disabili in età di obbligo scolastico vengono iscritti nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado.

L’adempimento dell’obbligo scolastico è disciplinato da una variegata normativa, tra cui:

  • Circolare Ministeriale n. 101/2010 che, all’art. 1, dispone che “nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni”;
  • d.P.R. 20.03.2009, n. 89, art. 4, co. 2 il quale prevede che possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento;
  • Decreto Ministeriale n. 139/2007, n. 139, art. 1, dove è statuito che “L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
  • Legge n. 296/2006, n. 296, art. 1, c. 622 (Legge finanziaria per l’anno 2007) dove si precisa che “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età”;
  • Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l’8 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto Decreto Caivano;
  • Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” dove si afferma che costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi, e che in caso di violazione dell’obbligo di istruzione il Sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale.

I genitori o i tutori degli iscritti nell’elenco sono tenuti, nei modi e nei termini di cui alle annuali disposizioni, a iscrivere gli stessi presso una scuola dell’obbligo, ovvero a provvedere direttamente all’istruzione obbligatoria (istruzione parentale), rendendo annualmente apposita dichiarazione al Dirigente dell’istituzione scolastica interessata.

A sovrintendere l’adempimento dell’obbligo da parte dei genitori provvedono, in base all’art. 2 del Decreto Miur 13 dicembre 2001, n. 489:

  • il Sindaco, o un suo delegato, del Comune ove hanno la residenza i giovani soggetti all’obbligo di istruzione;
  • i Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, presso le quali sono iscritti, ovvero hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l’obbligo di istruzione.

Come assolvere all’obbligo scolastico

L’obbligo scolastico può essere assolto mediante la frequenza di scuole statali, paritarie, parificate o legalmente riconosciute.

Annualmente una specifica Circolare del M.I.U.R. definisce tempi e modalità per l’iscrizione al primo anno di ogni grado scolastico. Per gli anni successivi al primo non è richiesta iscrizione.

Le iscrizioni si effettuano on line all’indirizzo annualmente indicato dalla Circolare Ministero Istruzione Università e Ricerca o, in caso di necessità presso la scuola prescelta.

Generalmente le iscrizioni si effettuano nei mesi di gennaio e febbraio.

Qualora genitori o tutori dei minori impartiscano direttamente l’istruzione obbligatoria (istruzione parentale), sono tenuti a rendere annualmente apposita dichiarazione al Dirigente dell’istituzione scolastica interessata e ad informare l’Amministrazione comunale per conoscenza.

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia è facoltativa.

L’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado è obbligatoria.

Sono tenuti all’iscrizione i minori italiani e stranieri che abbiano concluso la frequenza della scuola primaria.

L’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai corsi di formazione professionale è obbligatoria.

Sono tenuti all’iscrizione i minori italiani e stranieri che abbiano concluso la frequenza della scuola secondaria di primo grado e che non abbiano ancora compiuto  16 anni.

Ufficio

Ufficio Pubblica Istruzione

Via Vittorio Veneto, 28, 25073 Bovezzo BS

Email: istruzione@comune.bovezzo.bs.it

Telefono: 030 2111205

Ultimo aggiornamento

mar 25 feb, 2025 1:57 pm

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