Richiesta di accesso agli atti
Richiesta di accesso agli atti (Legge n. 241/1990 accesso civico generalizzato accesso del Consigliere comunale) Servizio per esercitare il proprio diritto a richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi.
A chi è rivolto
Informazioni sui destinatari del servizio:
Il servizio si rivolge a tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno interesse ad accedere ai documenti prodotti dal Comune.
Chi può presentare
Accesso documentale (Legge 241/90): l’istanza di accesso documentale può essere presentata da tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento, al quale si chiede di accedere.
Accesso civico c.d. “generalizzato” (artt. 5, co. 2 e 5-bis d.lgs. 33/2013): l’istanza di accesso civico c.d. generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche amministrazioni può essere presentata da chiunque, senza necessità di motivazione circa la sussistenza di uno specifico interesse.
Accesso agli atti del Consigliere comunale (Art. 43, co. 2 del D.Lgs 267/2000): l’istanza è presentata dal Consigliere comunale.
Descrizione
Accesso documentale (Legge 241/90): ha ad oggetto "documenti amministrativi", intesi come rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto di documenti, anche interni, formati dagli organi del Comune, o di atti di altre pubbliche amministrazioni o documenti stabilmente detenuti dall'Ente e dallo stesso utilizzati ai fini della propria attività amministrativa. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad esclusione di quelli previsti dall’art. 24, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d. fattispecie di esclusione dell’accesso).
Accesso civico c.d. “generalizzato” (artt. 5, co. 2 e 5-bis d.lgs. 33/2013): chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto dell’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. n. 33/2013. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Accesso agli atti del Consigliere comunale (Art. 43, co. 2 del D.Lgs 267/2000): i Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
Come fare
Ecco come fare per accedere al servizio:
La richiesta di accesso agli atti può essere presentata:
- presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Bovezzo, via Vittorio Veneto, 28, 25073 Bovezzo (BS)
- tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.bovezzo.bs.it
- tramite mail all'indirizzo protocollo@comune.bovezzo.bs.it.
utilizzando gli appositi moduli di seguito disponibili.
Cosa serve
Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:
Modulo allegato per l’accesso documentale/accesso civico generalizzato/accesso del Consigliere comunale, compilato in ogni sua parte, documento di identità del richiedente da allegare alla domanda ove non sottoscritta mediante firma digitale o inviata a mezzo pec del richiedente.
Cosa si ottiene
Il servizio consente di ottenere:
L’accesso alla documentazione richiesta tramite visione o rilascio di copia.
Tempi e scadenze
Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:
L’Ufficio comunale comunicherà l’esito del procedimento di accesso agli atti entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza.
Quanto costa
Di seguito si riportano i costi di riproduzione delle copie cartacee di atti e documenti richiesti mediante l’accesso documentale e l’accesso civico c.d. generalizzato (delibera di Giunta comunale n. 35/2025). L’esercizio del diritto di accesso del Consigliere comunale è gratuito.
- Fotocopia facciata A4 bianco e nero € 0,30
- Fotocopia facciata fronte/retro A4 bianco e nero € 0,50
- Fotocopia facciata A4 a colori € 0,50
- Fotocopia facciata fronte/retro A4 a colori € 0,80
- Fotocopia facciata A3 bianco e nero € 0,50
- Fotocopia facciata fronte/retro A3 bianco e nero € 0,70
- Fotocopia facciata A3 a colori € 0,70
- Fotocopia facciata fronte/retro A3 a colori € 1,00
Procedure collegate all'esito
Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:
L’Ufficio comunale comunicherà l’esito del procedimento di accesso agli atti entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza.
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Copertura geografica
Comune di Bovezzo
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Allegati
Documenti per richiesta accesso agli atti
Documentazione per far richiesta di accesso agli atti depositati presso il Comune di Bovezzo.
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