Dichiarazione IMU

Servizio attivo

Obbligo dichiarativo IMU per i possessori di immobili in caso di variazioni non conoscibili dal Comune o per beneficiare di agevolazioni.


A chi è rivolto

Informazioni sui destinatari del servizio:

Cittadini residenti in Bovezzo, proprietari o titolari di diritti reali su immobili, esclusi quelli adibiti ad abitazione principale (tranne cat. A/1, A/8, A/9).

Chi può presentare

Il servizio è destinato a possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9).

Descrizione

Il servizio consente la presentazione della dichiarazione IMU nei casi previsti dalla normativa, quali: variazioni non conoscibili dal Comune, applicazione di agevolazioni, riduzioni d’imposta, aree edificabili, fabbricati merce, immobili storici o inagibili, comodati gratuiti e locazioni a canone concordato. È obbligatoria anche per gli enti non commerciali beneficiari di esenzione. La dichiarazione va compilata sul modello ministeriale e trasmessa con le modalità previste entro i termini stabiliti.

SU QUALE IMMOBILE SI PAGA

L'IMU è dovuta in caso di possesso di immobili esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9).

I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Non si paga l’IMU sull'abitazione principale e le relative pertinenze quando sussistono le seguenti condizioni:

  • per "abitazione principale" si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (Sentenza della Corte costituzionale 19/10/2022, n. 209)
  • per "pertinenze dell’abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

Sono considerate abitazioni principali anche (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 740):

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto ministeriale 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale
  • la casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, art. 28, com. 1, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
  • l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare.

Continuano a essere assoggettate all'IMU le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze.

COME SI CALCOLA

La base per calcolare l'IMU è data dalla rendita catastale (così come risulta dalla visura catastale).

La rendita va rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale dell'Immobile.

Si ottiene così l'imponibile ai fini IMU, che va moltiplicato per l'aliquota deliberata dal Comune per quella categoria di immobile.

APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI

La normativa nazionale prevede l'applicazione di aliquote agevolate per alcune casistiche particolari.

Se si ricorre in queste casistiche occorre allegare alla dichiarazione IMU apposita documentazione.

Immobile storico, inagibile o inabitabile

La base imponibile è ridotta del 50% (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747):

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 10.
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato.

Alla condizione di degrado di un immobile può porsi rimedio unicamente mediante interventi di ristrutturazione o di demolizione e mai con interventi di manutenzione.

Immobile in comodato a uso gratuito

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747).

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figlio minori.

Documentazione disponibile in fondo alla pagina o direttamente a questo link: Documenti IMU 

Immobile a canone concordato

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431 l’imposta è  determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

Ai fini dell’applicazione della riduzione va presentata la seguente documentazione:

Documentazione disponibile in fondo alla pagina o direttamente a questo link: Documenti IMU 

DICHIARAZIONE IMU

Per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo IMU, occorre ricordare il principio generale secondo il quale tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune.

In particolare È obbligatorio presentare la dichiarazione IMU nei seguenti casi:

  • quando si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune (e quindi il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria)
  • quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni d'imposta (come nel caso dei fabbricati di interesse storico o artistico o nel caso e dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, dei terreni agricoli o terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola). Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto
  • per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico)
  • quando ci sono state variazioni rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate
  • quando si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune (e quindi il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria)
  • per tutto quello che riguarda le aree edificabili (acquisto, cessione, terreno agricolo che diventa area fabbricabile, area che diventa edificabile a seguito di demolizione del fabbricato)
  • per l'applicazione di aliquote agevolate
  • per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti "beni merce"
  • per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico).

Per ulteriori informazioni riguardanti l’obbligo di dichiarazione, consultare la sezione dedicate delle Istruzioni  

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF

Per ulteriori informazioni riguardanti l’obbligo di dichiarazione, consultare la sezione dedicate delle Istruzioni: https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-regionale-e-locale/Imposta-municipale-propria-IMU/Dichiarazione-telematica-IMU/enti-commerciali-e-persone-fisiche-ec-pf-nuova/

DICHIARAZIONE IMU ENTI NON COMMERCIALI

Gli enti non commerciali devono presentare entro il 30 giugno la dichiarazione IMU utilizzando il modello approvato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.

La dichiarazione va inviata, per ogni anno di imposta, esclusivamente per via telematica, al Dipartimento delle Finanze secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze.

I soggetti tenuti alla dichiarazione sono solo gli enti non commerciali che posseggono immobili oggetto dell’esenzione di cui al Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 7, com. 1, let. i. Pertanto, gli enti non commerciali che possiedono solo immobili che non rientrano in tale fattispecie di esenzione devono presentare la dichiarazione ordinaria.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero delle Finanze (collegamento al sito internet  https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-regionale-e-locale/Imposta-municipale-propria-IMU/)

Come fare

Ecco come fare per accedere al servizio:

Compilare la dichiarazione IMU e presentarla agli uffici comunali o trasmetterla per via telematica.

Cosa serve

Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:

  • Modello dichiarazione IMU

  • Documentazione giustificativa per agevolazioni o riduzioni

  • Copia contratto (es. comodato o locazione) se necessario

  • Perizia tecnica in caso di inagibilità

Cosa si ottiene

Il servizio consente di ottenere:

L’adempimento dell’obbligo dichiarativo ai fini IMU e l’eventuale accesso alle agevolazioni previste.

Tempi e scadenze

Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:

Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni. Per enti non commerciali, invio solo telematico.

Quanto costa

Nessun costo previsto, salvo spese per perizie o registrazioni contrattuali.

Accedi al servizio

Ufficio Tributi

Via Vittorio Veneto, 28, 25073 Bovezzo BS

Email: tributi@comune.bovezzo.bs.it

Telefono: 030 2111 int 209

Ulteriori informazioni

Vincoli

È consigliato allegare alla dichiarazione ogni documento utile a dimostrare le condizioni per eventuali agevolazioni.

Casi Particolari

  • Enti non commerciali con immobili esenti

  • Immobili concessi in comodato gratuito

  • Immobili inagibili o storici

  • Anziani o disabili ricoverati in strutture sanitarie

Copertura geografica

Comune di Bovezzo

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Tributi

Via Vittorio Veneto, 28, 25073 Bovezzo BS

Email: tributi@comune.bovezzo.bs.it

Telefono: 030 2111 int 209

Unità organizzativa responsabile

Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie

Via Vittorio Veneto, 28, 25073 Bovezzo BS

Email: ragioneria@comune.bovezzo.bs.it

Email: protocollo@comune.bovezzo.bs.it

Allegati

Modulistica IMU

Consulta e scarica i moduli IMU per dichiarazioni, agevolazioni, riduzioni e comunicazioni relative...

Argomenti:

Pagina aggiornata il ven 21 nov, 2025 8:56 am

Esplora Servizi

Sportello servizi online

Accedi ai servizi online ed invia le tue pratiche direttamente dal tuo dispositivo