Descrizione
Comunicazione di ospitalitą in favore di cittadino extracomunitario
La comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario è un obbligo previsto dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il dichiarante, proprietario o intestatario dell’immobile, deve dichiarare l’ospitalità offerta a uno straniero, fornendo dati personali e documentazione attestante la proprietà o il titolo di godimento dell’immobile. La comunicazione deve essere presentata entro 48 ore all’autorità di pubblica sicurezza competente, corredata di copia dei documenti identificativi del dichiarante e del cessionario, oltre a eventuali altri documenti richiesti.