I cittadini che, ai sensi dell’'art. 7, D.lgs. n. 286/98 e successive modifiche, a qualsiasi titolo, danno alloggio ovvero ospitano uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assumono per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cedono allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, sono tenuti a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'Autorità Locale di P.S. (Commissariato di P.S. oppure, ove manchi, al Sindaco).
La comunicazione deve contenere:
- le generalità del denunciante e quelle dello straniero o apolide;
- gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano;
- l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio;
- il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
- se il richiedente è titolare del contratto d'affitto, è necessario presentare anche il consenso del proprietario (modello scaricabile)
Le violazioni delle predette disposizioni sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100 Euro.