Descrizione
Regolamento del Canone Unico Patrimoniale in vigore dall'1/1/2021
Il Regolamento del Canone Unico Patrimoniale in vigore dall'1/1/2021, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ai commi da 817 a 836, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Nuovo Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992 (canone non ricognitorio), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. E’ disciplinato inoltre anche il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
L' allegato a al regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria e del canone mercatale